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STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE
“ERICH FROMM – Un nuovo umanesimo al servizio
dell’uomo”
di Firenze
ART. 1- l'
Associazione di volontariato Erich Fromm più avanti chiamata per brevità
associazione, con sede in Firenze Viale Cialdini 19, costituita ai sensi della
legge 266/91 e della L.R. 28/1993 persegue il fine esclusivo della solidarietà
sociale, umana, civile, culturale.
ART. 2 - L'associazione è apolitica ed apartitica e si
atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della
struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni
fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in
nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in
modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura,
tutti gli organi sociali (consiglio direttivo,residente e segretario.)
vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci;
le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (presidente, segretario.)
vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali
devono essere soci.
ART. 3 - L'associazione opera in maniera specifica, con
prestazioni non occasionali di volontariato nelle seguenti aree di intervento:
assistenza socio sanitaria, consulenza in materia socio sanitaria ad enti
pubblici ed altre associazioni di volontariato, campo culturale ed in generale
per lo sviluppo della qualità di vita delle persone e della pace nel mondo.
ART. 4 - Per perseguire gli scopi sopraindicati,
l'associazione realizza i seguenti interventi:
·
Realizzare interventi di aiuto psicologico per persone
che si trovano in stato di disagio psico-sociale
·
Realizzare interventi di aiuto per pazienti autistici e
per le loro famiglie
·
Intervenire in aiuto di persone che presentano dipendenze
ed in special modo da gioco
·
Prestare la propria opera professionale come volontari,
nei centri di ascolto per famiglie in collaborazione con le associazioni di
volontariato che gestiscono questo tipo di servizio
·
Promuovere nel modo la conoscenza e lo studio del
pensiero e delle opere di Erich Fromm, nonché studi ricerche relative al
pensiero ed alla pratica analitica
·
Organizzare seminari, convegni, pubblicazioni sulla
psicoanalisi, sulla ricerca sociale , sulle applicazioni cliniche della
psicoanalisi ed in generale sulla qualità di vita delle persone.
·
Effettuare attività didattica, culturale e formativa
rivolta al personale che a vario titolo opera nel campo socio sanitario e
culturale.
·
Collaborare con le altre associazioni che hanno fini
comuni alla Associazione.
SOCI
ART. 5 –I soci si dividono in soci fondatori e soci
ordinari. I soci fondatori sono coloro che hanno aderito all’atto costitutivo
dell’associazione. I soci ordinari possono far parte dell'associazione, in
numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono
collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.
La richiesta di adesione va presentata al Presidente
dell'associazione.
Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno
tale richiesta motivando la sua decisione.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso,
religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a
base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.
I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative
e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e
votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti
membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che
abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della
stessa.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere
permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non
sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo
criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine
ART. 6 - La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle
disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni
degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e
comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato
contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.
ART. 7 - Contro ogni provvedimento di espulsione è
ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via
definitiva la prima Assemblea dei soci.
ART.8 - La quota associativa non è rimborsabile, è
intrasmissibile e non è rivalutabile
ART.9 - Gli aderenti dell'associazione prestano la loro
opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con
essa alcun tipo di rapporto lavorativo, dipendente o autonomo.
L'Associazione può assumere — tra i non soci — lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei
limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per
qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. Ad ogni modo, le
prestazioni rese dai volontari saranno sempre prevalenti rispetto a quelle
erogate dai lavoratori dipendenti, collaboratori o professionisti che con
l’Associazione avranno un rapporto di lavoro.
ORGANI SOCIALI
ART. 10 - Sono organi di partecipazione democratica e
direzione dell'associazione:
- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
ART. 11 - L'assemblea generale degli iscritti può essere
ordinaria o straordinaria.
Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei
soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre
assemblee ordinarie o straordinarie.
La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente
la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine
del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.
ART. 12 - L'assemblea è formata da tutti i soci ed è
presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal
vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio
Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di
stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e
costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
ART.13 - L'assemblea può essere sia ordinaria che
straordinaria L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima
convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e
delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda
convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero
degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste
all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione
quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera
a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento della
associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria
e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione
almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda
convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa
richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il
pagamento della quota sociale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in
quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto
al voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola
delega per ciascun socio
ART.14 - L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi
proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:
- nomina ( o sostituzione ) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi,
delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è
stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile;
ART. 15 - Le variazioni dello Statuto devono essere
approvate da un'assemblea straordinaria
ART. 16 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia
ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che
assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori
dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
ART. 17 - Il Consiglio direttivo è formato da 5 membri (
Presidente, Vice Presidente, Segretario, 2 soci fondatori) e si riunisce di
norma almeno quattro volte all’anno. Il Consiglio direttivo dura in carica per
un triennio e può venire rieletto.
ART. 18 - Compiti del Consiglio direttivo:
E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non
sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o
di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e
tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:
- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base
delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per
la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti
dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le
attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di
proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
ART. 19 - I compiti principali del Presidente sono:
- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare
in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio
direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione
al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un
importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria.
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le
questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea
dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.
- In caso di impedimento del presidente le sue funzioni
vengono svolte dal Vice Presidente. Il consiglio direttivo potrà nominare un
presidente onorario che avrà diritto di partecipare al consiglio direttivo
senza facoltà di voto.
ART.20 – Il Vice Presidente può fare proposte al
consiglio direttivo e on caso di impedimento del presidente svolge le sue
funzioni.
ART.21- Il segretario svolge le seguenti funzioni:
- controlla l’andamento della cassa e redige i,documenti
e le registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- redige il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo
annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto
consuntivo e sua presentazione all'assemblea;
- ( altro).
ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
ART. 22 - Le entrate della associazione sono costituite
da:
- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni
pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
Il patrimonio sociale ( indivisibile) è costituito da:
- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.
ART. 23 - L'esercizio sociale della associazione ha
inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio
direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all'Assemblea la
relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello
preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono
essere depositati nella sede della organizzazione 30 giorni prima della convocazione
dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.
ART. 24- Gli eventuali utili dovranno essere impiegati
per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i
fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.
ATTIVITA' SECONDARIE
ART. 25 - L'associazione potrà, esclusivamente per scopo
di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche
marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.
DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 26- La durata dell'Associazione è illimitata ed essa
non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria
appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla
devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di
organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore.
L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi
preferibilmente tra i soci.
NORME RESIDUALI
ART. 27 - Per quanto non espressamente previsto dal
presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri
atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi
vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
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